A chi è rivolto
Ai cittadini che presentano i requisiti sotto indicati.
Descrizione
LAlbo contiene i nomi delle persone che possono svolgere le funzioni di giudice popolare presso la Corte dAssise (di primo grado) e la Corte d Assise dAppello (di secondo grado).
Come fare
ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta di inclusione nell'Albo dei Giudici Popolari. L'iscrizione rimane valida fino al verificarsi di una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: rinuncia, emigrazione, perdita dei requisiti stabiliti dalla legge).
CANCELLAZIONE
Tutti coloro che sono iscritti nell’albo dei Giudi Popolari e che non intendono più essere nominati, possono presentare istanza di cancellazione tramite apposito modulo. (vedi allegato).
L’emigrazione e la perdita del diritto elettorale comportano la cancellazione d’ufficio.
Cosa serve
Possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
•Residenza anagrafica nel Comune
•cittadinanza italiana
•godimento dei diritti civili e politici
•età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni
•diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’Albo di Corte d’Assise (primo grado) e diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’Albo di Corte d’Assise d’Appello (secondo grado)
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Cosa si ottiene
Iscrizione all'albo dei Giudici Popolari.
Gli elenchi aggiornati dal Comune vengono trasmessi al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso. Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.
Tempi e scadenze
L’Albo viene aggiornato ogni anno dispari con l’iscrizione di tutti i cittadini che possiedono i requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (requisiti necessari) e con la cancellazione dei cittadini che hanno perduto la qualità di elettore del Comune o hanno raggiunto il limite d’età prescritto.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Legge 10 aprile 1951, n. 287;
Legge 405/1952, art. 3;
Legge 1441/1956 art. 27.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 07/10/2024